Art. 3
In vigore dal 2 ago 2007
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 31 maggio 2008 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua. Entro tale data, essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riesaminano ciascun prodotto fitosanitario autorizzato che contenga il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua come sostanza attiva unica o combinata ad altre sostanze attive incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 novembre 2007; tale riesame viene effettuato secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione del beflubutamid o del VPN spodoptera exigua nell’allegato I di tale direttiva. In base a tale valutazione, gli Stati membri decidono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
A seguito di tale decisione, gli Stati membri:
a)
nel caso di un prodotto contenente il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua come sostanza attiva unica, modificano o revocano l’autorizzazione, qualora necessario, entro il 31 maggio 2009;
b)
nel caso di un prodotto contenente il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua come sostanza attiva combinata ad altre, modificano o revocano l’autorizzazione, qualora necessario, entro il 31 maggio 2009 oppure entro la data successiva stabilita per tale modifica o revoca dalle direttive che hanno aggiunto le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
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