Art. 7
Requisiti per partecipare e votare all’assemblea
In vigore dal 11 lug 2007
Requisiti per partecipare e votare all’assemblea
1. Gli Stati membri assicurano:
a)
che i diritti di un azionista di partecipare all’assemblea e di votare, in funzione delle sue azioni, non siano soggetti ad alcun requisito di depositare, trasferire o registrare, a nome di un’altra persona fisica o giuridica, tali azioni prima dell’assemblea; e
b)
che i diritti di un azionista di vendere o trasferire in altro modo le sue azioni durante il periodo che intercorre tra la data di registrazione quale definita al paragrafo 2 e l’assemblea cui questa si riferisce non siano soggetti ad alcuna limitazione a cui non sono soggetti in altri momenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di un azionista di partecipare all’assemblea e di votare, in funzione delle sue azioni, siano determinati dalle azioni detenute da tale azionista a una determinata data precedente l’assemblea (data di registrazione).
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il primo comma alle società in grado di desumere nomi e indirizzi dei loro azionisti da un registro aggiornato degli azionisti alla data dell’assemblea.
3. Ciascuno Stato membro assicura che a tutte le società si applichi un’unica data di registrazione. Tuttavia, uno Stato membro può stabilire una data di registrazione per le società che hanno emesso azioni al portatore e un’altra data di registrazione per le società che hanno emesso azioni nominative, a condizione che alle società che hanno emesso azioni di entrambe le categorie si applichi un’unica data di registrazione. La data di registrazione non può precedere di oltre trenta giorni la data dell’assemblea cui si riferisce. Nell’attuare la presente disposizione e l’, paragrafo 1, ciascuno Stato membro assicura che tra l’ultima data utile per la convocazione dell’assemblea e la data di registrazione intercorrano almeno otto giorni. Nel calcolo del numero dei giorni tali due date non sono incluse. Nei casi di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, uno Stato membro può tuttavia chiedere che intercorrano almeno sei giorni tra l’ultima data utile per la seconda convocazione o le convocazioni successive dell’assemblea e la data di registrazione. Nel calcolo del numero dei giorni tali due date non sono incluse.
4. La prova della qualità di azionista può essere soggetta solo ai requisiti necessari per assicurare l’identificazione degli azionisti e solo nella misura in cui detti requisiti siano proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.
Storico versioni
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