Art. 6
Diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno dell’assemblea e di presentare proposte di delibera
In vigore dal 11 lug 2007
Diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno dell’assemblea e di presentare proposte di delibera
1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti, che agiscano individualmente o collettivamente:
a)
abbiano il diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno dell’assemblea, a condizione che ciascuno di questi punti sia corredato di una motivazione o di una proposta di delibera da adottare in assemblea; e
b)
abbiano il diritto di presentare proposte di delibera sui punti che figurano o figureranno all’ordine del giorno dell’assemblea.
Gli Stati membri possono stabilire che il diritto di cui alla lettera a) possa essere esercitato solo in relazione all’assemblea annuale, a condizione che gli azionisti, agendo individualmente o collettivamente, abbiano il diritto di convocare, o di chiedere alla società di convocare, un’assemblea che non sia quella annuale con un ordine del giorno comprendente almeno tutti i punti che essi hanno chiesto.
Gli Stati membri possono stabilire che tali diritti siano esercitati per iscritto (per corrispondenza con mezzi elettronici).
2. Qualora uno dei diritti di cui al paragrafo 1 sia subordinato alla condizione che l’azionista o gli azionisti in questione detengano una partecipazione minima nella società, tale partecipazione minima non supera il 5 % del capitale.
3. Ciascuno Stato membro fissa un’unica data, in funzione di un determinato numero di giorni precedenti l’assemblea o la convocazione, entro la quale gli azionisti possono esercitare il diritto di cui al paragrafo 1, lettera a). Analogamente, ciascuno Stato membro può fissare un termine per l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, lettera b).
4. Gli Stati membri assicurano che, qualora l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, lettera a), comporti una modifica dell’ordine del giorno dell’assemblea già comunicato agli azionisti, la società rende disponibile un ordine del giorno modificato seguendo le stesse modalità utilizzate per l’ordine del giorno precedente, prima della data di registrazione applicabile quale definita nell’, paragrafo 2, o, in mancanza di una data di registrazione applicabile, con sufficiente anticipo rispetto alla data dell’assemblea, in modo da consentire agli altri azionisti di designare un rappresentante o, se applicabile, di votare per corrispondenza.
Storico versioni
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