Art. 4 · Parità di trattamento degli azionisti

Art. 4

Parità di trattamento degli azionisti

In vigore dal 11 lug 2007
Parità di trattamento degli azionisti La società assicura la parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano nella stessa posizione per quanto concerne la partecipazione e l’esercizio dei diritti di voto in assemblea.
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