Art. 3 · Ulteriori misure nazionali

Art. 3

Ulteriori misure nazionali

In vigore dal 11 lug 2007
Ulteriori misure nazionali La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di imporre obblighi ulteriori alle società o di adottare ulteriori misure intese ad agevolare l’esercizio, da parte degli azionisti, dei diritti indicati nella presente direttiva.
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