Art. 15
Attuazione
In vigore dal 11 lug 2007
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 agosto 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
In deroga al primo comma, gli Stati membri in cui al 1o luglio 2006 fossero in vigore disposizioni nazionali che limitano o vietano la designazione di un rappresentante nell’ambito della casistica di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, punto ii), mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, paragrafo 3, per quanto riguarda siffatta limitazione o divieto, entro il 3 agosto 2012.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il numero di giorni di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, e qualsiasi modifica al riguardo; la Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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