Art. 14 · Risultato della votazione

Art. 14

Risultato della votazione

In vigore dal 11 lug 2007
Risultato della votazione 1.   La società determina per ogni delibera almeno il numero di azioni per le quali sono stati espressi voti validi, la proporzione di capitale che tali voti rappresentano, il numero totale di voti validamente espressi, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e, se applicabile, il numero delle astensioni. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere o consentire alle società di prevedere che, se nessun azionista richiede un pieno rendiconto del voto, sia sufficiente determinare i risultati della votazione solo nella misura in cui ciò è necessario per assicurare che per ogni delibera sia stata raggiunta la maggioranza richiesta. 2.   Entro un termine, determinato dalla legge applicabile ma comunque non oltre quindici giorni dopo l’assemblea, la società pubblica sul suo sito Internet i risultati della votazione determinati a norma del paragrafo 1. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme giuridiche che gli Stati membri hanno adottato o possono adottare circa le formalità necessarie affinché una delibera sia ritenuta valida o la possibilità di una successiva impugnazione dei risultati della votazione.
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