Art. 12 · Voto per corrispondenza

Art. 12

Voto per corrispondenza

In vigore dal 11 lug 2007
Voto per corrispondenza Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti la possibilità di votare per corrispondenza prima dell’assemblea. Il voto per corrispondenza può essere assoggettato unicamente ai requisiti e ai vincoli necessari ad assicurare l’identificazione degli azionisti e solo nella misura in cui detti requisiti e vincoli sono proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.
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