Art. 11 · Formalità per la nomina e la notifica del rappresentante

Art. 11

Formalità per la nomina e la notifica del rappresentante

In vigore dal 11 lug 2007
Formalità per la nomina e la notifica del rappresentante 1.   Gli Stati membri consentono agli azionisti di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Inoltre, gli Stati membri consentono alle società di accettare le notifiche di designazione effettuate con mezzi elettronici e provvedono affinché tutte le società offrano ai loro azionisti almeno un modo effettivo di notifica con mezzi elettronici. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti possano essere designati, e la loro designazione notificata alla società, esclusivamente per iscritto. Oltre a questo requisito formale essenziale, la designazione di un rappresentante, la notifica della designazione alla società e la formulazione delle istruzioni di voto, se del caso, al rappresentante possono essere solo assoggettate a requisiti formali necessari, rispettivamente, ad assicurare l’identificazione dell’azionista e del rappresentante o ad assicurare la possibilità di verificare il contenuto delle istruzioni di voto e solo nella misura in cui detti requisiti siano proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi. 3.   Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alla revoca della designazione di un rappresentante.
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