Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 11 lug 2007
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente direttiva stabilisce i requisiti relativi all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro. 2.   Lo Stato membro competente a disciplinare le materie oggetto della presente direttiva è lo Stato membro in cui la società ha la sede legale e i riferimenti alla «legge applicabile» si intendono fatti alla legge di tale Stato membro. 3.   Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i seguenti tipi di società: a) organismi di investimento collettivo costituiti ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (7); b) organismi, il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non mirano ad assumere il controllo o la direzione degli emittenti in cui investono, a condizione che tali organismi di investimento collettivo siano autorizzati e soggetti alla vigilanza delle autorità competenti e che dispongano di un depositario che eserciti funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE; c) società cooperative.
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