Art. 6
In vigore dal 29 giu 2007
1. Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.
3. Qualora siano previste particolari condizioni d’uso, il materiale o l’articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.
Storico versioni
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