Art. 3
In vigore dal 29 giu 2007
1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alle lettere a) e b) dell’ sono prodotte utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate nell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
2. In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell’allegato II possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all’interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.
Storico versioni
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