Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 giu 2007
1.   Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alle lettere a) e b) dell’ sono prodotte utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate nell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite. 2.   In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell’allegato II possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all’interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:42:oj#art-3