Art. 6 · Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

Art. 6

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

In vigore dal 28 giu 2007
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 1.   Sulla scorta di un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione sull’influenza dei parametri genetici sulle carenze individuate che sono all’origine di scarso benessere dei polli. Se necessario, la relazione può essere accompagnata da adeguate proposte legislative. 2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno. Al fine di consentire analisi pertinenti, i requisiti in materia di campionatura e di dati di cui all’allegato III dovrebbero essere scientificamente fondati, obiettivi e comparabili, ed essere stabiliti in conformità della procedura di cui all’. Gli Stati membri possono necessitare di un contributo finanziario della Comunità per la raccolta dei dati ai fini della presente direttiva. 3.   Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto delle nuove prove scientifiche, la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’applicazione della presente direttiva e sui suoi effetti sul benessere dei polli, nonché sullo sviluppo degli indicatori di benessere. La relazione tiene conto dei vari metodi e condizioni di produzione. Essa tiene conto altresì delle implicazioni socioeconomiche e amministrative della presente direttiva, ivi compresi gli aspetti regionali.
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