Art. 5 · Etichettatura delle carni di pollame

Art. 5

Etichettatura delle carni di pollame

In vigore dal 28 giu 2007
Etichettatura delle carni di pollame Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio per le carni, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollame basato sul rispetto di criteri relativi al benessere degli animali. La relazione prende in considerazione le eventuali implicazioni socioeconomiche, gli effetti per i partner economici della Comunità e la compatibilità di tale sistema di etichettatura con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio. La relazione è accompagnata da adeguate proposte legislative che tengano conto di tali considerazioni e dell’esperienza acquisita dagli Stati membri nell’applicazione dei sistemi di etichettatura facoltativi.
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