Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 giu 2007
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «proprietario»: qualunque persona fisica o giuridica proprietaria dell’azienda in cui è allevato il pollame; b) «detentore»: qualunque persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente; c) «autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli relativi al benessere degli animali ed i controlli veterinari e zootecnici o qualsiasi altra autorità cui è stata conferita competenza in materia a livello regionale, locale o altro; d) «veterinario ufficiale»: un veterinario qualificato, in conformità dell’allegato I, sezione III, capo IV, parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall’autorità competente; e) «pollo»: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne; f) «azienda»: un luogo di produzione in cui si allevano polli; g) «pollaio»: un edificio all’interno di un’azienda in cui è allevato un gruppo di polli; h) «area utilizzabile»: un’area provvista di lettiera e sempre accessibile ai polli; i) «densità di allevamento»: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un pollaio per metro quadro di area utilizzabile; j) «gruppo»: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un pollaio di un’azienda; k) «tasso di mortalità giornaliera»: il numero dei polli deceduti in un pollaio lo stesso giorno, compresi quelli abbattuti per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel pollaio, moltiplicato per 100; l) «tasso di mortalità giornaliera cumulativo»: la somma dei tassi di mortalità giornaliera. 2.   La definizione di «area utilizzabile» di cui al paragrafo 1, lettera h), riguardo alle aree non provviste di lettiera può essere completata secondo la procedura di cui all’, alla luce dei risultati del parere scientifico dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare sull’impatto delle aree provviste di lettiera sul benessere dei polli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:43:oj#art-2