Art. 11 · Procedura di comitato

Art. 11

Procedura di comitato

In vigore dal 28 giu 2007
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare («il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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