Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 28 giu 2007
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai polli allevati per la produzione di carne. Non si applica tuttavia: a) alle aziende con meno di 500 polli; b) alle aziende in cui sono allevati soltanto gruppi di polli da riproduzione; c) agli incubatoi; d) ai polli allevati estensivamente al coperto e all’aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (10); e e) ai polli allevati con metodi biologici in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (11). 2.   La presente direttiva si applica agli animali d’allevamento presenti nelle aziende con animali sia da riproduzione che d’allevamento. Gli Stati membri restano liberi di adottare misure più rigorose nel settore oggetto della presente direttiva. La responsabilità principale per il benessere degli animali spetta al proprietario o al detentore degli animali stessi.
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