Art. 2
Modifiche delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE
In vigore dal 20 giu 2007
Modifiche delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE
1. Nella direttiva 83/477/CEE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 17 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.»;
2. nella direttiva 91/383/CEE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.»;
3. nella direttiva 92/29/CEE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.»;
4. nella direttiva 94/33/CE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 17 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi da 1 a 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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