Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 giu 2007
A decorrere dal 6 luglio 2008 e fino al 6 luglio 2010 il veicolo da omologare è soggetto alla prova di cui all'allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 51 esclusivamente a fini di monitoraggio. I risultati di tale prova sono aggiunti ai documenti di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE modificata dalla presente direttiva, conformemente all'allegato 9 del regolamento UN/ECE n. 51. Lo Stato membro interessato invia tali documenti d'informazione alla Commissione. Tali obblighi non si riferiscono ai casi di estensione delle omologazioni esistenti in conformità con la presente direttiva. Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo non viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2 del regolamento UN/ECE n. 51.
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