Art. 9

Art. 9

In vigore dal 11 giu 2007
1.   Gli Stati membri dispongono che in una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata, come indicato all’, paragrafi 1 o 2: a) non possano essere piantate patate destinate alla produzione di tuberi-seme di patata; e b) non possano essere impiantate o immagazzinate piante di cui all’allegato I destinate al reimpianto. Possono tuttavia esservi impiantate le piante di cui al punto 2 dell’allegato I, purché siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell’allegato III, in modo da garantire che non sussista rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata. 2.   Nel caso delle parcelle destinate alla coltivazione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata che da un registro ufficiale risultano infestate da nematodi a cisti della patata, come indicato all’, paragrafi 1 o 2, gli organismi ufficiali competenti degli Stati membri dispongono che dette parcelle siano oggetto di un programma ufficiale di lotta ai nematodi a cisti della patata che miri almeno a debellarli. Il programma di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto del particolare sistema di produzione e commercializzazione delle piante ospiti di nematodi a cisti della patata nello Stato membro interessato, delle caratteristiche della popolazione di nematodi a cisti della patata presenti, del ricorso a varietà di patate resistenti che presentino il massimo livello possibile di resistenza, come specificato nella sezione I dell’allegato IV, e di altre misure, ove opportuno. Il contenuto del programma è notificato per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri, al fine di garantire livelli di sicurezza comparabili tra gli Stati membri. Il grado di resistenza delle varietà di patate diverse da quelle già notificate a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 69/465/CEE è quantificato in base alla scala di punteggio di cui alla sezione I dell’allegato IV della presente direttiva. Il test di resistenza è effettuato in base al protocollo di cui alla sezione II dell’allegato IV della presente direttiva.
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