Art. 8
In vigore dal 11 giu 2007
1. Qualora al momento dell’esame ufficiale di cui all’, paragrafo 1, una parcella sia trovata infestata da nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.
2. Qualora al momento dell’indagine ufficiale di cui all’, paragrafo 1, una parcella sia trovata infestata da nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.
3. Le patate o le piante di cui all’allegato I provenienti da una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata, come indicato ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, o che sono entrate in contatto con terreno infestato da nematodi a cisti della patata sono ufficialmente considerate contaminate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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