Art. 6

Art. 6

In vigore dal 11 giu 2007
1.   Gli Stati membri dispongono che siano effettuate indagini ufficiali nelle parcelle utilizzate per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata. 2.   Le indagini ufficiali comprendono il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata in conformità del punto 2 dell’allegato II e sono svolte conformemente alla sezione II dell’allegato III. 3.   I risultati delle indagini ufficiali sono trasmessi per iscritto alla Commissione in conformità della sezione II dell'allegato III.
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