Art. 4
In vigore dal 11 giu 2007
1. Gli Stati membri dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme.
2. L’esame ufficiale di cui al paragrafo 1 è svolto nel periodo compreso tra l'ultimo raccolto effettuato nella parcella e l'impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al paragrafo 1. Esso può essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell'esame attestanti che non è stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I non erano presenti al momento dell’esame né sono state coltivate successivamente all’esame.
3. I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, eseguiti prima del 1o luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al paragrafo 2.
4. Qualora gli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro abbiano stabilito che non esiste rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata, l’esame ufficiale di cui al paragrafo 1 non è necessario per:
a)
la messa a dimora delle piante di cui all’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita,
b)
la messa a dimora di tuberi-seme di patata, destinati alla produzione di tuberi-seme da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita,
c)
la messa a dimora delle piante di cui al punto 2 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali destinati all'impianto qualora il raccolto sia soggetto alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell'allegato III.
5. Gli Stati membri garantiscono che i risultati degli esami di cui ai paragrafi 1 e 3 siano riportati in un registro ufficiale di cui la Commissione possa prendere visione.
Storico versioni
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