Art. 15
In vigore dal 11 giu 2007
Gli Stati membri possono adottare per la produzione nazionale misure supplementari o più rigorose, qualora ciò sia necessario per combattere i nematodi a cisti della patata o per prevenirne la diffusione, purché siano conformi alla direttiva 2000/29/CE.
Tali misure devono essere notificate per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.
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