Art. 14
In vigore dal 11 giu 2007
Fatti salvi gli della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni degli della presente direttiva, in conformità delle disposizioni della direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale. (4)
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