Art. 11
In vigore dal 11 giu 2007
1. Fatto salvo l’, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri dispongono che la presenza sospetta o accertata di nematodi a cisti della patata nel loro territorio risultante dalla perdita o dall’alterazione dell’efficacia di una varietà di patata resistente connessa con un cambiamento eccezionale della composizione di una specie di nematode, di un patotipo o di un gruppo di virulenza sia segnalata ai propri organismi ufficiali competenti.
2. Per tutti i casi segnalati in applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che la specie di nematodi a cisti della patata e, se del caso, il patotipo o il gruppo di virulenza siano esaminati e confermati con metodi adeguati.
3. I particolari della conferma di cui al paragrafo 2 sono comunicati per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. I metodi adeguati di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:33:oj#art-11