Art. 8
Norme armonizzate
In vigore dal 23 mag 2007
Norme armonizzate
1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva o incoraggiare gli organismi internazionali pertinenti ad elaborare o a rivedere norme internazionali.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento di tali norme armonizzate.
3. Gli Stati membri garantiscono che le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano riconosciute e adottate. Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva allorché essi sono conformi alle norme nazionali pertinenti che attuano le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che attuano le norme armonizzate.
Quando gli Stati membri adottano strumenti nazionali di attuazione delle norme armonizzate essi pubblicano i numeri di riferimento di tali strumenti.
4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui al paragrafo 2 del presente articolo non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato esprime il suo parere entro sei mesi dal deferimento. Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:23:oj#art-8