Art. 21 · Attuazione

Art. 21

Attuazione

In vigore dal 23 mag 2007
Attuazione 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 4 gennaio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2.   Essi applicano tali disposizioni entro il 4 luglio 2010, per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3, ed entro il 4 luglio 2013, per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali. 3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. 5.   Le autorizzazioni nazionali concesse antecedentemente alle date indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino a un massimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, a seconda di quale dei due termini è il più breve. 6.   In deroga al paragrafo 5 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli concesse prima delle date indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
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