Art. 20 · Sanzioni

Art. 20

Sanzioni

In vigore dal 23 mag 2007
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni applicabili alle infrazioni alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e ne garantiscono l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri adottano inoltre le necessarie disposizioni che consentano loro di bloccare partite di articoli pirotecnici non conformi alla presente direttiva.
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