Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 mag 2007
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute; 2) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito. I fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato; 3) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago; 4) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi; 5) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi; 6) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che progetta e/o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale; 7) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un paese terzo; 8) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato; 9) «norma armonizzata»: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE e la conformità alla quale non è obbligatoria; 10) «persona con conoscenze specialistiche» una persona autorizzata dallo Stato membro a manipolare e/o utilizzare sul suo territorio fuochi d'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e/o altri articoli pirotecnici di categoria P2 quali definiti all'.
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