Art. 18
Misure di esecuzione
In vigore dal 23 mag 2007
Misure di esecuzione
1. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2:
a)
adattamenti necessari per tener conto di eventuali modifiche future delle raccomandazioni delle Nazioni Unite;
b)
adattamenti al progresso tecnico degli allegati II e III;
c)
adattamenti delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite agli .
2. Le seguenti misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 3:
a)
istituzione di un sistema di tracciabilità, compresi un numero di registrazione e un registro a livello UE per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante;
b)
istituzione di criteri comuni in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:23:oj#art-18