Art. 18 · Misure di esecuzione

Art. 18

Misure di esecuzione

In vigore dal 23 mag 2007
Misure di esecuzione 1.   Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2: a) adattamenti necessari per tener conto di eventuali modifiche future delle raccomandazioni delle Nazioni Unite; b) adattamenti al progresso tecnico degli allegati II e III; c) adattamenti delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite agli . 2.   Le seguenti misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 3: a) istituzione di un sistema di tracciabilità, compresi un numero di registrazione e un registro a livello UE per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante; b) istituzione di criteri comuni in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici.
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