Art. 10 · Organismi notificati

Art. 10

Organismi notificati

In vigore dal 23 mag 2007
Organismi notificati 1.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito agli organismi che essi hanno designato per eseguire le procedure di verifica di conformità di cui all', comunicano le mansioni specifiche affidate a detti organismi e i numeri d'identificazione previamente assegnati loro dalla Commissione. 2.   La Commissione rende pubblico sul proprio sito Internet un elenco degli organismi notificati con i rispettivi numeri d'identificazione e con l'indicazione delle mansioni per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede ad aggiornare tale elenco. 3.   Gli Stati membri applicano i criteri minimi di cui all'allegato III in relazione alla verifica degli organismi da notificare alla Commissione. Gli organismi che soddisfano i criteri di verifica di cui alle pertinenti norme armonizzate relative agli organismi notificati si presume che soddisfino i relativi criteri minimi. 4.   Uno Stato membro che abbia notificato alla Commissione un determinato organismo revoca la notifica qualora si renda conto che detto organismo non soddisfa più i criteri minimi di cui al paragrafo 3. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. 5.   Quando è revocata la notifica di un organismo, gli attestati di conformità e i documenti attinenti rilasciati dall'organismo in questione conservano la loro validità, a meno che non sia accertato un pericolo reale e diretto per la salute e la sicurezza. 6.   La Commissione rende pubblica sul proprio sito Internet la revoca della notifica dell'organismo in questione.
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