Art. 2
In vigore dal 17 apr 2007
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 18 ottobre 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 18 aprile 2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:22:oj#art-2