Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 mar 2007
La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue: 1) all', il quarto trattino è sostituito dal seguente: «— in Danimarca: dal “Dansk Eksportfinansieringsfond”, dal “Danmarks Skibskredit A/S” e dal “KommuneKredit”,»; 2) nell'allegato VI, parte 1, il punto 20 è sostituito dal seguente: «20. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %: a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; b) la Società finanziaria internazionale; c) la Banca interamericana di sviluppo; d) la Banca asiatica di sviluppo; d) la Banca africana di sviluppo; f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; g) la Nordic Investment Bank; h) la Banca di sviluppo dei Caraibi; i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; j) la Banca europea per gli investimenti; k) il Fondo europeo per gli investimenti; l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti; m) lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni; e n) la Banca islamica di sviluppo.»
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