Art. 1
In vigore dal 27 mar 2007
La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:
1)
all', il quarto trattino è sostituito dal seguente:
«—
in Danimarca: dal “Dansk Eksportfinansieringsfond”, dal “Danmarks Skibskredit A/S” e dal “KommuneKredit”,»;
2)
nell'allegato VI, parte 1, il punto 20 è sostituito dal seguente:
«20.
Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
a)
la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
b)
la Società finanziaria internazionale;
c)
la Banca interamericana di sviluppo;
d)
la Banca asiatica di sviluppo;
d)
la Banca africana di sviluppo;
f)
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
g)
la Nordic Investment Bank;
h)
la Banca di sviluppo dei Caraibi;
i)
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
j)
la Banca europea per gli investimenti;
k)
il Fondo europeo per gli investimenti;
l)
l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
m)
lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni; e
n)
la Banca islamica di sviluppo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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