Art. 6
Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE
In vigore dal 19 mar 2007
Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE
Istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario
Il riferimento, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, ad un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario è inteso come riferimento ad un emittente che è soggetto e si conforma a norme prudenziali e soddisfa uno dei criteri seguenti:
1)
ha sede nello Spazio economico europeo;
2)
ha sede in uno dei paesi dell’OCSE appartenenti al gruppo dei Dieci;
3)
il suo rating non è inferiore a «investment grade»;
4)
è dimostrabile sulla base di un’analisi approfondita dell’emittente che le norme prudenziali applicabili a tale emittente siano almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario.
Storico versioni
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