Art. 6 · Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE

Art. 6

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 19 mar 2007
Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE Istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario Il riferimento, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, ad un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario è inteso come riferimento ad un emittente che è soggetto e si conforma a norme prudenziali e soddisfa uno dei criteri seguenti: 1) ha sede nello Spazio economico europeo; 2) ha sede in uno dei paesi dell’OCSE appartenenti al gruppo dei Dieci; 3) il suo rating non è inferiore a «investment grade»; 4) è dimostrabile sulla base di un’analisi approfondita dell’emittente che le norme prudenziali applicabili a tale emittente siano almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario.
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