Art. 11 · Articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE

Art. 11

Articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 19 mar 2007
Articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE Tecniche e strumenti impiegati in vista della buona gestione del portafoglio 1.   Il riferimento di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto valori mobiliari e che vengano impiegati in vista della buona gestione del portafoglio è inteso come riferimento a tecniche e strumenti che soddisfano i criteri seguenti: a) essere economicamente appropriati, nel senso che sono efficienti sul piano dei costi; b) essere impiegati per perseguire uno o più obiettivi seguenti: i) riduzione del rischio; ii) riduzione del costo; iii) generazione di capitale o reddito aggiuntivo per l’OICVM con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio dell’OICVM e le regole di diversificazione del rischio di cui all’articolo 22 della direttiva 85/611/CEE; c) i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio dell’OICVM. 2.   Le tecniche e gli strumenti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e che hanno per oggetto strumenti del mercato monetario sono considerati come tecniche e strumenti aventi per oggetto strumenti del mercato monetario impiegati in vista della buona gestione del portafoglio di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE.
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