Art. 10
Articolo 21, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 85/611/CEE
In vigore dal 19 mar 2007
Articolo 21, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 85/611/CEE
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che incorporano strumenti derivati
1. Il riferimento ai valori mobiliari che incorporano uno strumento derivato di cui all’articolo 21, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 85/611/CEE è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva e che contengono un elemento che soddisfi i criteri seguenti:
a)
in virtù di tale elemento una parte o la totalità dei flussi di cassa che altrimenti sarebbero resi necessari dal valore mobiliare che funge da contratto ospite può essere modificata in funzione di un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di credito, o altra variabile e pertanto variare in modo analogo ad un derivato a sé stante;
b)
le sue caratteristiche economiche e i suoi rischi non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto ospite;
c)
hanno un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo del valore mobiliare.
2. Gli strumenti del mercato monetario che soddisfano uno dei criteri di cui all’, paragrafo 2, e tutti i criteri di cui all’, paragrafi 1 e 2, e che contengono un elemento che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono considerati come strumenti del mercato monetario che incorporano un derivato.
3. Non si considera che un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorporino uno strumento derivato se contengono un elemento che è contrattualmente trasferibile indipendentemente dal valore mobiliare o dallo strumento del mercato monetario. Tale elemento viene considerato uno strumento finanziario separato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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