Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 19 mar 2007
Oggetto La presente direttiva stabilisce regole che chiariscono i seguenti termini, al fine di garantirne l’applicazione uniforme: 1) valori mobiliari, quali definiti all’, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE; 2) strumenti del mercato monetario, quali definiti all’, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE; 3) attività finanziarie liquide, di cui alla definizione di OICVM contenuta all’, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati; 4) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che incorporano uno strumento derivato, di cui all’articolo 21, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 85/611/CEE; 5) tecniche e strumenti impiegati in vista della buona gestione del portafoglio, di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE; 6) OICVM che riproducono indici, di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:16:oj#art-1