Art. 1
Oggetto
In vigore dal 19 mar 2007
Oggetto
La presente direttiva stabilisce regole che chiariscono i seguenti termini, al fine di garantirne l’applicazione uniforme:
1)
valori mobiliari, quali definiti all’, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE;
2)
strumenti del mercato monetario, quali definiti all’, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE;
3)
attività finanziarie liquide, di cui alla definizione di OICVM contenuta all’, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati;
4)
valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che incorporano uno strumento derivato, di cui all’articolo 21, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 85/611/CEE;
5)
tecniche e strumenti impiegati in vista della buona gestione del portafoglio, di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE;
6)
OICVM che riproducono indici, di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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