Art. 9

Art. 9

In vigore dal 14 mar 2007
Le disposizioni di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, sono adottate secondo il seguente calendario: a) entro il 15 maggio 2009 per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato I; b) entro il 15 maggio 2012 per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati II e III.
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