Art. 8

Art. 8

In vigore dal 14 mar 2007
1.   Per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più categorie tematiche elencate negli allegati I o II, le disposizioni di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   Le disposizioni di esecuzione riguardano i seguenti aspetti dei dati territoriali: a) una struttura comune per una identificazione univoca degli oggetti territoriali, in cui si possono mappare gli identificatori dei sistemi nazionali, al fine di assicurarne l'interoperabilità; b) la relazione tra oggetti territoriali; c) gli attributi chiave e i corrispondenti tesauri multilingue comunemente necessari per le politiche che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente; d) informazioni sulla dimensione temporale dei dati; e) aggiornamenti dei dati. 3.   Le disposizioni di esecuzione sono tali da garantire la coerenza tra le singole informazioni relative alla medesima località o tra le singole informazioni relative allo stesso oggetto rappresentato in scale diverse. 4.   Le disposizioni di esecuzione sono tali da garantire che le informazioni ottenute da set di dati territoriali diversi siano comparabili per quanto concerne gli aspetti indicati all’, paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo.
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