Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 mar 2007
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) «infrastruttura per l'informazione territoriale»: i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente alla presente direttiva; 2) «dati territoriali»: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica; 3) «set di dati territoriali»: una collezione di dati territoriali identificabili; 4) «servizi relativi ai dati territoriali»: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi; 5) «oggetto territoriale»: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica; 6) «metadati»: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi; 7) «interoperabilità»: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato; 8) «geoportale Inspire»: un sito Internet, o equivalente, che fornisce l'accesso ai servizi di cui all', paragrafo 1; 9) «autorità pubblica»: a) ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale; b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente; e c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alle lettere a) o b). Gli Stati membri possono stabilire che, ai fini della presente direttiva, la presente definizione non comprenda gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. 10) «terzi»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica.
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