Art. 3
In vigore dal 14 mar 2007
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
«infrastruttura per l'informazione territoriale»: i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente alla presente direttiva;
2)
«dati territoriali»: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;
3)
«set di dati territoriali»: una collezione di dati territoriali identificabili;
4)
«servizi relativi ai dati territoriali»: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi;
5)
«oggetto territoriale»: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica;
6)
«metadati»: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;
7)
«interoperabilità»: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;
8)
«geoportale Inspire»: un sito Internet, o equivalente, che fornisce l'accesso ai servizi di cui all', paragrafo 1;
9)
«autorità pubblica»:
a)
ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;
b)
ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente; e
c)
ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alle lettere a) o b).
Gli Stati membri possono stabilire che, ai fini della presente direttiva, la presente definizione non comprenda gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative.
10)
«terzi»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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