Art. 23
In vigore dal 14 mar 2007
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva entro il 15 maggio 2014 e successivamente ogni sei anni, in base, tra l'altro, alle relazioni presentate dagli Stati membri in conformità dell', paragrafi 2 e 3.
Se necessario, la relazione è corredata di proposte di intervento comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:2:oj#art-23