Art. 16

Art. 16

In vigore dal 14 mar 2007
Le disposizioni di esecuzione intese a modificare elementi non essenziali del presente capo, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, definendo in particolare: a) le specifiche tecniche per i servizi di cui agli e i criteri minimi di prestazione per i servizi in questione, tenuto conto delle disposizioni e delle raccomandazioni in materia di comunicazione adottate nel quadro della legislazione comunitaria sull'ambiente, degli attuali servizi di commercio elettronico e del progresso tecnologico; b) gli obblighi di cui all’.
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