Art. 14
In vigore dal 14 mar 2007
1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b) siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ad un'autorità pubblica che fornisce un servizio ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b) di applicare tariffe quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei corrispondenti servizi ad essi relativi, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati.
3. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.
4. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o e), gli Stati membri garantiscono che siano disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.
Storico versioni
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