Art. 13

Art. 13

In vigore dal 14 mar 2007
1.   In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l’accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a e) o ai servizi di commercio elettronico di cui all’, paragrafo 3, qualora l’accesso a tali servizi possa recare pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto; b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l’interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare. 2.   I motivi che giustificano la limitazione dell’accesso di cui al paragrafo 1 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla fornitura dell’accesso in questione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dalla limitazione o dalla condizionalità dell’accesso. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 1, lettere a), d), f), g) e h), limitare l’accesso alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente. 3.   In questo quadro e ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera f) gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE.
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