Art. 11
In vigore dal 14 mar 2007
1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per la prestazione dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma della presente direttiva:
a)
servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;
b)
servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;
c)
servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;
d)
servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità;
e)
servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.
Detti servizi tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.
2. Ai fini dei servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:
a)
parole chiave;
b)
classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
c)
qualità e validità dei set di dati territoriali;
d)
grado di conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’, paragrafo 1;
e)
localizzazione geografica;
f)
condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
g)
autorità pubbliche responsabili dell’istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.
3. I servizi di conversione di cui al paragrafo 1, lettera d) sono combinati con gli altri servizi indicati nel paragrafo in questione in modo tale che tutti i servizi operino in conformità delle disposizioni di esecuzione di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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