Art. 11

Art. 11

In vigore dal 14 mar 2007
1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per la prestazione dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma della presente direttiva: a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati; b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati; c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente; d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità; e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali. Detti servizi tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati. 2.   Ai fini dei servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito: a) parole chiave; b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; c) qualità e validità dei set di dati territoriali; d) grado di conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’, paragrafo 1; e) localizzazione geografica; f) condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; g) autorità pubbliche responsabili dell’istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. 3.   I servizi di conversione di cui al paragrafo 1, lettera d) sono combinati con gli altri servizi indicati nel paragrafo in questione in modo tale che tutti i servizi operino in conformità delle disposizioni di esecuzione di cui all’, paragrafo 1.
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