Art. 3
In vigore dal 14 mar 2007
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 aprile 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 aprile 2008.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni
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