Art. 5 · Lunghezza massima del consueto «ciclo di regolamento a breve»

Art. 5

Lunghezza massima del consueto «ciclo di regolamento a breve»

In vigore dal 8 mar 2007
Lunghezza massima del consueto «ciclo di regolamento a breve» (, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE) La lunghezza massima del consueto «ciclo di regolamento a breve» è di tre giorni di negoziazione successivi all’operazione.
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