Art. 4 · Operazioni rilevanti con parti correlate

Art. 4

Operazioni rilevanti con parti correlate

In vigore dal 8 mar 2007
Operazioni rilevanti con parti correlate (, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2004/109/CE) 1.   Nelle relazioni intermedie sulla gestione, gli emittenti di azioni comunicano almeno quanto segue come operazioni rilevanti con parti correlate: a) le operazioni con parti correlate che si sono svolte nei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente e che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati dell’impresa durante tale periodo; b) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che potrebbe avere un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati dell’impresa nei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente. 2.   Se l’emittente di azioni non è tenuto a redigere i conti consolidati, comunica quanto meno le operazioni con parti correlate di cui all’articolo 43, paragrafo 1, punto 7 ter, della direttiva 78/660/CEE.
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