Art. 3
Contenuto minimo del bilancio semestrale non consolidato
In vigore dal 8 mar 2007
Contenuto minimo del bilancio semestrale non consolidato
(, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE)
1. Il contenuto minimo del bilancio semestrale abbreviato, qualora esso non sia preparato conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n. 1606/2002, è conforme ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Lo stato patrimoniale sintetico e il conto economico sintetico contengono tutte le intestazioni e i totali parziali inclusi nel bilancio annuale più recente dell’emittente. Vengono aggiunte ulteriori voci di bilancio se, in caso di loro omissione, il bilancio semestrale fornirebbe un quadro fuorviante delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell’emittente.
Inoltre vengono incluse le seguenti informazioni comparative:
a)
lo stato patrimoniale alla fine dei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente e lo stato patrimoniale comparativo alla fine dell’esercizio finanziario immediatamente precedente;
b)
il conto economico per i primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente con, a partire da due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, informazioni comparative per il periodo comparabile dell’esercizio finanziario precedente.
3. Le note esplicative includono quanto segue:
a)
informazioni sufficienti per assicurare la comparabilità del bilancio semestrale abbreviato con il bilancio annuale;
b)
informazioni e spiegazioni sufficienti per garantire la corretta comprensione da parte dell’utente di qualsiasi modifica rilevante degli importi e di eventuali sviluppi avvenuti nel periodo semestrale in questione, che sono riflessi nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.
Storico versioni
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